FAQ

Che cos’è la medicina del lavoro?

La medicina del lavoro è la disciplina medica che tutela la salute dei lavoratori in relazione all’attività svolta. Il suo obiettivo è prevenire le malattie professionali e quelle correlate al lavoro, e contribuire alla prevenzione degli infortuni.

Approfondisci: La tutela della salute dei lavoratori trova fondamento nell’art. 32 della Costituzione e nell’art. 2087 del Codice Civile. In Italia la materia è disciplinata principalmente dal D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In azienda la medicina del lavoro è esercitata dal medico competente.

A livello pubblico, le ASL/ATS svolgono attività di vigilanza e controllo, mentre l’INAIL si occupa della tutela assicurativa contro infortuni e malattie professionali e sostiene la ricerca e la prevenzione.

Studia gli effetti che l’ambiente e l’organizzazione del lavoro hanno sulla salute delle persone e individua le misure per prevenire i danni.

Approfondisci: Analizza sotto il profilo sanitario i fattori di rischio presenti in azienda e li mette in relazione con lo stato di salute del lavoratore. I rischi considerati sono: fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni); chimici; biologici; ergonomici (movimentazione dei carichi, posture, videoterminali); organizzativi, compreso lo stress lavoro-correlato.

Questo permette di capire se e come l’esposizione possa incidere sulla salute di ciascun lavoratore, di riconoscere precocemente le malattie professionali e di indicare le misure di tutela più adeguate. La medicina del lavoro promuove inoltre stili di vita sani nei luoghi di lavoro.

Protegge la salute dei lavoratori e consente all’azienda di rispettare gli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Approfondisci: Il D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni, in larga parte di natura penale, per il datore di lavoro e i dirigenti che, ad esempio, non nominano il medico competente quando è obbligatorio o adibiscono un lavoratore a una mansione senza un giudizio di idoneità valido. In caso di infortunio o malattia professionale possono aggiungersi la responsabilità civile del datore di lavoro e, nei casi più gravi, quella dell’azienda ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Una medicina del lavoro ben gestita, inoltre, contribuisce a ridurre assenze, infortuni e contenziosi e favorisce una corretta collocazione del personale.

Quando la valutazione dei rischi evidenzia che uno o più lavoratori rientrano nei casi in cui la normativa prevede la sorveglianza sanitaria, in base alla mansione svolta e al livello di esposizione ai rischi. L’obbligo non dipende dal numero di dipendenti: è sufficiente anche un solo lavoratore esposto.

Approfondisci: È la valutazione dei rischi, riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a far emergere se in azienda ricorrono i casi previsti dalla legge. I più frequenti sono:

  • movimentazione manuale dei carichi, quando la valutazione evidenzia un rischio per i lavoratori;
  • uso sistematico o abituale di videoterminali per almeno 20 ore settimanali, al netto delle pause;
  • esposizione a rumore oltre i valori superiori di azione e a vibrazioni oltre i valori di azione;
  • agenti chimici pericolosi con rischio non irrilevante per la salute;
  • agenti cancerogeni, mutageni e amianto;
  • agenti biologici, quando la valutazione ne rileva la necessità;
  • radiazioni ottiche artificiali e campi elettromagnetici.

 

Altre norme collegate prevedono la sorveglianza anche per il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) e gli accertamenti su alcol e sostanze stupefacenti per specifiche mansioni a rischio. L’esposizione a radiazioni ionizzanti è disciplinata dal D.Lgs. 101/2020: la sorveglianza dei lavoratori di categoria A spetta al medico autorizzato, quella dei lavoratori di categoria B al medico autorizzato o al medico competente.

In azienda la figura prevista dalla legge è il medico competente, comunemente chiamato “medico del lavoro”. È nominato dal datore di lavoro, tutela la salute dei lavoratori attraverso la sorveglianza sanitaria e collabora alla prevenzione dei rischi.

Approfondisci: Il medico competente deve possedere i titoli previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008, tra cui la specializzazione in medicina del lavoro, essere iscritto nell’elenco nazionale dei medici competenti e mantenersi aggiornato attraverso la formazione continua (ECM). I suoi compiti principali, stabiliti dagli artt. 25 e 41, sono:

  • collaborare alla valutazione dei rischi e alla definizione delle misure di tutela;
  • programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria ed esprimere i giudizi di idoneità alla mansione;
  • istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore, nel rispetto del segreto professionale;
  • visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o con una diversa cadenza da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi;
  • partecipare alla riunione periodica sulla sicurezza, comunicando per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria;
  • collaborare, per la parte di competenza, alla formazione e informazione dei lavoratori, all’organizzazione del primo soccorso e ai programmi di promozione della salute;
  • informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica e promuovere l’adesione ai programmi di screening del Servizio Sanitario Nazionale.

 

Nei confronti dei lavoratori, il medico competente:

  • li informa sul significato della sorveglianza sanitaria e sui risultati degli accertamenti;
  • in caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, li informa sulla necessità di controlli anche dopo la fine dell’esposizione;
  • su richiesta, rilascia copia della documentazione sanitaria;
    alla cessazione del rapporto di lavoro, consegna copia della cartella sanitaria e di rischio.

Un servizio completo comprende la messa a disposizione del medico competente, le visite e gli accertamenti sanitari previsti dal protocollo e il supporto nella gestione della documentazione sanitaria.

Approfondisci: In base ai rischi della mansione, il protocollo sanitario può prevedere accertamenti integrativi come:

  • esami di laboratorio;
  • audiometria;
  • spirometria;
  • elettrocardiogramma;
  • controllo della funzione visiva per i videoterminalisti;
  • accertamenti su alcol e sostanze stupefacenti, nei casi previsti dalla normativa.

 

Il servizio comprende inoltre:

  • la gestione dello scadenziario delle visite;
  • il supporto organizzativo, anche digitale, per la tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio custodite dal medico competente;
  • la predisposizione della relazione sanitaria per la riunione periodica;
  • la trasmissione annuale dei dati sanitari aggregati alle ASL/ATS (Allegato 3B, art. 40);
  • le vaccinazioni previste per i lavoratori esposti ad agenti biologici.


A questi servizi si possono affiancare campagne vaccinali volontarie e programmi di promozione della salute, compresa l’informazione sugli screening oncologici.

Il medico competente sottopone i lavoratori a visite ed esami in base ai rischi della loro mansione e, al termine, esprime per iscritto un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Approfondisci: Il giudizio può essere di:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea, con l’indicazione dei limiti di validità;
  • inidoneità permanente.

 

Il giudizio è reso disponibile attraverso i portali messi a disposizione al lavoratore e al datore di lavoro. Quest’ultimo deve attuare le misure indicate dal medico. In caso di inidoneità, deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori, mantenendo il trattamento economico di provenienza.

Contro il giudizio, compreso quello espresso in fase preassuntiva, è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all’ASL/ATS territorialmente competente. Dopo eventuali ulteriori accertamenti, l’ASL/ATS conferma, modifica o revoca il giudizio.

Le visite sono a cura e spese del datore di lavoro, che deve inviare i lavoratori alle scadenze previste. I lavoratori sono tenuti a sottoporvisi. La legge vieta di effettuare visite per accertare uno stato di gravidanza o negli altri casi vietati dalla normativa.

È il programma di sorveglianza sanitaria definito dal medico competente. Stabilisce, per ogni mansione, quali visite ed esami effettuare e con quale periodicità.

Approfondisci: Secondo l’art. 25 del D.Lgs. 81/2008, il protocollo è definito in funzione dei rischi specifici emersi dalla valutazione dei rischi, tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati, e prevede accertamenti mirati al rischio. La periodicità delle visite segue questo ordine:

  • se è fissata dalla normativa, si applica quella;
  • in caso contrario è di norma annuale, salvo una diversa cadenza stabilita dal medico competente in base al rischio;
  • l’organo di vigilanza può disporre, con provvedimento motivato, contenuti e periodicità differenti.


Il protocollo va aggiornato quando cambiano i rischi, le mansioni o l’organizzazione del lavoro, e alla luce dei risultati della sorveglianza sanitaria.

L’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 prevede le seguenti visite:

  • preventiva, prima dell’assegnazione alla mansione, anche in fase preassuntiva;
  • periodica, per controllare nel tempo lo stato di salute;
  • su richiesta del lavoratore, se il medico competente la ritiene correlata ai rischi professionali o a condizioni di salute che l’attività lavorativa potrebbe aggravare;
  • per cambio di mansione;
  • al rientro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, se il medico competente la ritiene necessaria (in caso contrario esprime comunque il giudizio di idoneità);
  • alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa;
  • per sospetto uso di alcol o sostanze stupefacenti, prima o durante il turno, nelle attività ad elevato rischio di infortuni individuate dalla legge.


Approfondisci: La periodicità delle visite è stabilita dal protocollo sanitario (vedi la FAQ dedicata). La visita alla cessazione è prevista, ad esempio, per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi o ad amianto.

Quali servizi offre SAPAL per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro?

SAPAL affianca le aziende in tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con servizi di consulenza tecnica, medicina del lavoro, formazione e promozione della salute nei luoghi di lavoro.

Approfondisci: Le attività si dividono in tre aree principali, descritte nelle risposte che seguono: consulenza sulla sicurezza, medicina del lavoro e formazione. A queste si aggiungono, su base volontaria, programmi di promozione della salute come screening e check-up di prevenzione.

La consulenza supporta il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, nell’organizzazione della prevenzione e nella gestione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008. Le responsabilità che la legge attribuisce al datore di lavoro restano in capo a lui.

Approfondisci: La consulenza comprende:

  • la messa a disposizione di un RSPP esterno in possesso dei requisiti di legge, nei casi in cui la normativa lo consente;
  • il supporto nell’elaborazione e nell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • le valutazioni dei rischi specifici che confluiscono nel DVR, come rumore, vibrazioni, agenti chimici, movimentazione dei carichi, videoterminali e stress lavoro-correlato, considerando anche i rischi legati a gravidanza, genere, età e provenienza dei lavoratori;
  • la valutazione del rischio di esplosione (ATEX), con la classificazione delle aree e la redazione del documento sulla protezione contro le esplosioni previsto dal Titolo XI;
  • la valutazione del rischio incendio e la pianificazione della gestione delle emergenze, secondo la normativa antincendio vigente;
    il supporto negli appalti, con la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e il coordinamento tra committente e appaltatori, compresa la predisposizione del DUVRI quando previsto dall’art. 26 (esclusi i cantieri temporanei o mobili, soggetti a specifica disciplina);
  • i sopralluoghi periodici;
  • la partecipazione alla riunione periodica sulla sicurezza, ove prevista;
  • l’assistenza nei rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e durante le verifiche degli organi di vigilanza.

Sì. SAPAL mette a disposizione delle aziende il medico competente, che il datore di lavoro nomina formalmente, e gestisce l’intero servizio di sorveglianza sanitaria.

Approfondisci: Le visite possono essere svolte presso le sedi aziendali o in strutture esterne. Obblighi, visite e accertamenti sono descritti nella sezione FAQ dedicata alla medicina del lavoro

Sì. SAPAL offre un catalogo completo di corsi sulla salute e sicurezza sul lavoro, conformi al D.Lgs. 81/2008, all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e alle altre norme di settore.

L’offerta comprende la formazione obbligatoria per tutte le figure aziendali, quella per gli addetti alle emergenze e i relativi aggiornamenti, oltre a corsi di approfondimento e formazione non obbligatoria.

Approfondisci: SAPAL gestisce la formazione sulla sicurezza dell’azienda in ogni fase: individua i corsi obbligatori per ciascun lavoratore in base al ruolo e ai rischi della mansione, organizza le sessioni e tiene sotto controllo le scadenze degli aggiornamenti.

I corsi si svolgono in aula, presso la sede del cliente o nelle altre modalità consentite dalla normativa, e possono essere programmati anche per gruppi aziendali dedicati. L’elenco completo dei corsi è disponibile nella pagina dedicata.

Aziende ed enti di qualsiasi settore e dimensione, pubblici e privati: dalle piccole imprese e dagli studi professionali ai grandi gruppi con più sedi, fino alle pubbliche amministrazioni. Anche lavoratori autonomi e imprese familiari possono avvalersi dei servizi di SAPAL.

Approfondisci: Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (art. 3). Gli obblighi riguardano chiunque abbia lavoratori, compresi i soggetti che la legge equipara ai dipendenti, come i soci lavoratori e i tirocinanti.

Lavoratori autonomi e imprese familiari hanno obblighi più limitati, ma possono scegliere di beneficiare della sorveglianza sanitaria e della formazione (art. 21).

SAPAL adatta i propri servizi alle caratteristiche di ogni realtà. Lavora con aziende dell’industria chimica e manifatturiera, dei trasporti, delle telecomunicazioni, del commercio e dei servizi, oltre che con studi professionali e uffici .

SAPAL ha sede a Milano e opera su tutto il territorio nazionale.

Approfondisci: Per le aziende con più sedi, SAPAL coordina in modo centralizzato tutti i servizi (medicina del lavoro, consulenza sulla sicurezza e formazione), avvalendosi di una rete di professionisti sul territorio.

L’azienda ha così un unico interlocutore e procedure uniformi in tutte le sedi: stessi criteri di valutazione e gestione dei rischi, stessa documentazione e un’unica gestione delle scadenze di visite, corsi e adempimenti, ovunque si trovino i lavoratori.

Basta compilare il modulo contatti sul sito, scrivere a commerciale@sapalsrl.it o chiamare il Mobile +39 335 7586897.

Un referente raccoglierà le informazioni necessarie e preparerà un’offerta personalizzata, senza impegno.

Approfondisci: Il primo passo è un colloquio conoscitivo, accompagnato se necessario da un sopralluogo, per conoscere l’attività svolta, il numero di lavoratori e le mansioni, le sedi e la documentazione già presente.

Per velocizzare l’analisi è utile tenere a disposizione, se disponibili:

  • il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • le nomine delle figure della sicurezza;
  • lo stato delle visite mediche e dei corsi di formazione.

Questi elementi permettono di verificare la situazione dell’azienda rispetto agli obblighi di legge e di individuare eventuali scadenze o adempimenti mancanti.

Per le aziende che cambiano fornitore, SAPAL gestisce il passaggio senza interruzioni del servizio. Alla cessazione dell’incarico, il medico competente uscente è tenuto a consegnare al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso (art. 25 del D.Lgs. 81/2008), che viene poi presa in carico dal nuovo medico competente.

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